Introduzione agli Adeguati Assetti Societari

Cari amici,

in questo blog parliamo di

ADEGUATI ASSETTI SOCIETARI ORGANIZZATIVI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

e cercheremo di spiegare di cosa si tratta.

Preliminarmente diciamo che è un obbligo di legge dal 16 marzo 2019 e vedremo come il legislatore, con la nuova normativa, voglia traghettare le imprese italiane verso un sistema di amministrazione più efficace ed efficiente, in linea con quello dei nostri concorrenti europei e dei paesi più industrializzati del mondo.

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Art. 2086 C.C. (riguarda l’imprenditore in forma societaria)

L’art. 2086, comma 2, del codice civile, prevede  che l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, a prescindere dai limiti dimensionali, “ha il dovere  di  istituire  un  assetto  organizzativo, amministrativo  e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa,  anche in funzione della rilevazione  tempestiva della crisi  dell’impresa  e della perdita della continuità aziendale”

Artt. 2476 e 2394 C.C. (riguarda gli amministratori)

Il 2476, co. 6, c.c., per le srl e il 2394 per le spa, prevedono che “gli amministratori  rispondono  verso  i  creditori  sociali  per l’inosservanza   degli   obblighi   inerenti    alla    conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”.

Quindi, in caso di insolvenza, anche i creditori possono fare l’azione di responsabilità verso l’amministratore, se non sono stati adottati adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili a tutela dell’integrità del patrimonio della società, cioè in altre parole a tutela della continuità aziendale (going concern).

Quella dell’amministratore è una responsabilità illimitata, per i debiti della società.

Art. 14 CCII (riguarda sindaci e revisori)

Il D.Lgs. del 12/01/19 n. 14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), all’art. 14 prevede che i sindaci e i revisori della società “hanno l’obbligo di  verificare  che  l’organo  amministrativo  valuti costantemente se l’assetto  organizzativo  dell’impresa  è  adeguato,   se   sussiste l’equilibrio  economico  finanziario  e  qual’è il   prevedibile andamento della gestione, nonché di  segnalare  immediatamente  allo stesso organo amministrativo  l’esistenza  di  fondati  indizi  della crisi”.

Quella di sindaci e revisori è una responsabilità identica a quella degli amministratori.

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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO, SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA, n. cronol. 2769/2019 del 18/10/2019

Sono passibili di denuncia al tribunale per grave irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c. (che nei casi più gravi prevede la revoca) gli amministratori che non tengano condotte conformi agli obblighi imposti dall’art.2086 cc, che prevede l’istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”.

Per esempio, nel caso esaminato in questa sentenza, il tribunale di Milano ha ritenuto che la mera “ricerca di finanziatori interessati all’acquisto delle azioni” ovvero la mera valutazione della possibilità di “cessione di alcuni rami aziendali”, senza un preciso piano industriale, risultano condotte di per sé non in linea con i doveri gestori oggi predicati dall’art.2086 cc., cioè condotte non sufficienti a configurare adeguati rimedi per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Il corretto adempimento di tali obblighi presuppone invece, accanto alla diagnosi della crisi, una pianificazione degli interventi e delle operazioni necessarie a ripristinare le condizioni di equilibrio economico patrimoniale, che trova espressione nel piano di risanamento.

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 20389/20

La sentenza definisce il concetto giuridico di “forza maggiore” quale causa di non punibilità in materia tributaria e fiscale.

La Suprema corte, conformandosi alla nozione di “forza maggiore” elaborata dalla giurisprudenza dell’U.E. in materia tributaria e fiscale, specifica che, affinché si possa parlare di causa di forza maggiore, è necessaria la sussistenza sia di un elemento oggettivo, relativo a circostanze anormali ed estranee all’operatore, sia di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate.

Per esempio nel caso esaminato, la Suprema Corte sancisce che non è sufficiente fare riferimento ad una sfavorevole congiuntura economica del tutto esterna alla società, con conseguente carenza di liquidità, per invocare  la  “forza maggiore” quale causa di non punibilità, ma occorre anche dimostrare se e in che termini, l’amministratore abbia adottato misure appropriate per prevedere la situazione di crisi e se nonostante tutto l’evento fosse imprevedibile, inevitabile e non fronteggiabile con le normali misure ovvero con gli strumenti di regolazione della crisi d’impresa approntati dal legislatore.

TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA RG n. 8159/2017 -1

La sentenza, in tema di responsabilità dell’amministratore, richiama la regola della business judgment rule (BJR), applicandola alle scelte organizzative degli amministratori.

Secondo la BJR le scelte gestionali degli amministratori sono insindacabili e non può essere loro imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte che, dal punto di vista economico, a posteriori, si sono rivelate sbagliate.

La diligenza dell’amministratore può essere valutata solo per l’omissione di cautele, verifiche e informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.

Quindi può essere oggetto dell’azione di responsabilità verso gli amministratori il procedimento decisionale adottato prima di compiere una scelta e non le conseguenze negative di quella scelta.

Il tribunale chiarisce che la predisposizione di un assetto organizzativo non ha un contenuto specifico, ma al contrario, non predeterminato, che acquisisce concretezza solo avuto riguardo alla specificità dell’impresa e del momento in cui quella scelta organizzativa viene posta in essere.

Tale obbligo organizzativo può essere efficacemente assolto guardando non tanto a rigidi parametri normativi (non esistendo un modello di assetto utile per tutte le situazioni), quanto ai principi elaborati dalle scienze aziendalistiche ovvero da associazioni di categoria.

QUINDI CHE COSA FARE PER REALIZZARE ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI AMMINISTRATIVI E CONTABILI?

Si realizzano adeguati assetti creando o implementando un sistema di pianificazione strategica, da monitorare costantemente, adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

Gli imprenditori che riusciranno a realizzare gli adeguati assetti organizzativi amministrativi e contabili evolveranno verso un modo di fare azienda più moderno, efficiente ed efficace, quindi più competitivo.