Dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di default prevista dall’art. 178 del Regolamento Europeo n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, che stabilisce criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari finanziari italiani.
Le nuove regole in materia di default devono essere applicate non solo dalle banche, ma anche da tutti gli intermediari finanziari non bancari, che esercitano il servizio di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma (es. società di leasing).
La disciplina prevede che i debitori siano segnalati automaticamente in default al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
a) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento di un’obbligazione rilevante;
b) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione (improbabile adempimento).
Il Regolamento stabilisce che un’esposizione creditizia scaduta va considerata rilevante quando l’ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:
- 100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta)
- l’1% dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).
I giorni di arretrato si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non siano stati corrisposti e abbiano superato le soglie di rilevanza previste dalle nuove regole.
Diversamente dal passato, l’impresa non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default.
La nuova definizione di default non modifica nella sostanza le segnalazioni alla Centrale Rischi, ma può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela.
In linea generale, la classificazione dell’impresa in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca. Inoltre, potrebbe avere ripercussioni negative su altre imprese ad essa economicamente collegate, esposte nei confronti del medesimo intermediario finanziario. La connessione tra diverse imprese può essere determinata da legami di controllo o di natura economica (es. società facenti parte della stessa filiera).
Se un debitore è classificato in stato di default da una banca, anche tutte le altre banche e intermediari finanziari del gruppo di appartenenza valutano la possibilità di classificarlo in maniera analoga, anche qualora tale debitore non presenti esposizioni in arretrato verso questi ultimi.
La nuova definizione di default non introduce un divieto a consentire sconfinamenti, ma lo sconfinamento non può superare le soglie indicate dal Regolamento (per esempio 500 euro e 1% dell’esposizione), per non incorrere nel default.
Le Linee Guida EBA sull’applicazione della definizione di default (EBA/GL/2016/07) specificano gli indicatori qualitativi e quantitativi da considerare ai fini dell’identificazione del probabile inadempimento di cui alla condizione b) dell’art. 178 del Regolamento UE.
Per le imprese è dunque fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso le banche anche per importi di modesta entità. Ciò al fine di evitare che la banca sia tenuta a classificare l’impresa in default e avviare le azioni a tutela dei propri crediti, secondo quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza europee.
Viste le soglie particolarmente basse al superamento delle quali scatta la segnalazione a default, il carattere automatico della procedura e le conseguenze pesanti che ne possono derivare è diventato oltremodo importante che l’assetto organizzativo dell’azienda preveda adeguati strumenti per evitare che questa segnalazione scatti per errore.
Per un prospetto riepilogativo della normativa prima e dopo il 1° gennaio 2021 vedi la “Guida semplice alle nuove regole europee
in materia di default” ABI a pagina 10.